Educazione alla salute e benessere dello studente

Il benessere dello studente è una nostra priorità

Cos'è

L’istituto “Galilei-Tiziano”, attento alle esigenze degli studenti, si propone di offrire un ambiente accogliente ed inclusivo, in particolare attraverso il contrasto al bullismo.

 

 

A cosa serve

Approfondimento sul tema dell bullismo

Lo psicologo norvegese Dan Olweus (1931-2020) già nel 1993 definì il fenomeno del bullismo come la situazione in cui «uno studente è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni» (Bullying at school. What we know and what we can do, Blackwell Publishers, Oxford 1993; si veda la traduzione italiana, D. Olweus, Bullismo a scuola, Giunti, Firenze 1996). Il decreto ministeriale 16 del 2007 ha specificato che il termine italiano «bullismo» è la traduzione letterale di «bullying», parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare «il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo».

Si tratta di un fenomeno, estremamente variegato e complesso, che presenta marcati caratteri di «intenzionalità» e di «ripetitività» nel tempo, nel quale un ruolo importante deve essere riconosciuto ai terzi che assistono o comunque vengono a conoscenza degli atti vessatori e reagiscono con indifferenza, se non addirittura con approvazione.

Per combattere il bullismo, come già ricordava il D.M. 16/2007, il primo strumento utile è proprio la formazione degli studenti, attraverso lo studio delle materie curricolari e dell’insegnamento dell’Educazione civica, materia introdotta dalla Legge 92/2019 (cfr. la corrispondente voce): il «valore educativo dell’esperienza scolastica», infatti, comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze e permette di vivere assieme, di partecipare ad un’opera collettiva quotidiana.

Un secondo aspetto utile per combattere, o meglio per prevenire il bullismo è il processo informativo, attuato attraverso incontri con esperti (es. durante le assemblee di Istituto) e con la massima diffusione delle norme comportamentali (e delle relative sanzioni). Il Ministero dell’istruzione, negli anni passati, ha anche realizzato un sito web (www.smontailbullo.it) dove è possibile reperire strumenti, risposte e suggerimenti utili (si veda anche il sito www.generazioniconnesse.it).

Naturalmente, alla formazione e all’informazione si deve accompagnare un adeguato aspetto organizzativo, nel senso che sulla scuola ricade l’obbligo di incardinare opportune attività di vigilanza per prevenire eventuali fenomeni di bullismo, nonché istituire un referente per il contrasto al disagio e degli eventuali sportelli di ascolto.

Solo in ultima istanza intervengono le misure di natura disciplinare che, va ricordato, non hanno una matrice esclusivamente repressiva o punitiva, ma prima di tutto portano in loro una funzione rieducativa. Il Regolamento interno dell’Istituto “Galilei-Tiziano” prevede che, di fronte ad una «evidente mancanza di rispetto nei confronti [...] dei compagni» o di «atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana», possa essere irrogata una sanzione che, nei casi più gravi, porta ad una «sospensione per un periodo anche superiore a 15 giorni» (art. 29).

Va da sé che la famiglia del ragazzo bullizzato ha anche facoltà di ricorso all’autorità giudiziaria, sia in sede civile che penale, per fatti di tale gravità da non poter essere risolti con strumenti di natura educativa.

Per lungo tempo la letteratura scientifica si è focalizzata sul bullismo fisico, quello verbale e quello relazionale-discriminatorio, ma, con la capillare diffusione dei mezzi di comunicazione (computer, tablet, smartphone) e con la possibilità di una costante connessione alla rete Internet, sono emerse nuove possibili modalità di aggressione, ricomprese nella recente definizione del «cyberbullismo». Le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” (2015) puntualizzano che quest’ultimo è «la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo»; inoltre, considerando «la crescente e inarrestabile diffusione dei social media tra i giovani», vanno tenuti presenti anche fenomeni di «cyberstalking» e di «sexting».

Di fronte ad un allarmante potenziale di diffusività e nella consapevolezza della sua spiccata pericolosità, il legislatore ha perciò dedicato una specifica disciplina al fenomeno del cyberbullismo, introdotta con la L. 71/2017: la norma intende con «cyberbullismo» «qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Sempre sul tema, si vedano gli aggiornamenti delle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” del 2017 e del 2021.

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