Cosa fa
Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di realizzare un’effettiva partecipazione democratica alla gestione della scuola stessa e per garantirne il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile del territorio, i genitori trovano rappresentanza sia in seno al Consiglio di classe che nel Consiglio di Istituto.
I due rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe ̶ organo collegiale regolato dall’art. 5 del D. Lgs. 297/1994, che dovrebbe essere convocato «in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati» (art. 39) ̶ fungono da tramite tra i genitori che rappresentano e l’istituzione scolastica; riferiscono al Consiglio le richieste e le istanze provenienti dalla componente genitoriale ed evidenziano le eventuali problematiche della classe. E, ancora, si fanno portavoce di iniziative e proposte presso il Consiglio di cui fanno parte, facendole eventualmente conoscere ai propri rappresentanti in Consiglio di Istituto.
Nelle scuole con più di 500 alunni, come è il caso dell’Istituto “Galilei-Tiziano”, nel Consiglio di Istituto siedono quattro rappresentanti dei genitori (art. 8, D. Lgs. 297/1994) e l’organo stesso è presieduto da un rappresentante dei genitori, eletto a maggioranza (anche il vicepresidente è espressione della medesima rappresentanza).
Nella scuola secondaria di secondo grado, gli studenti trovano rappresentanza sia in seno al Consiglio di classe che nel Consiglio di Istituto.
I due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe, organo collegiale regolato dall’art. 5 del D. Lgs. 297/1994, convocano e gestiscono le assemblee di classe; curano il rapporto tra la classe e i singoli docenti, per questioni didattiche ed organizzative (ad esempio richiedendo delucidazioni sulla programmazione e la gestione delle lezioni, sulle verifiche e sul carico di studio); si rivolgono alla Segreteria scolastica per richieste e consegne di documentazione; mantengono i contatti con il Comitato studentesco e con gli studenti in Consiglio d’Istituto. I rappresentanti di classe stimolano inoltre la partecipazione della classe alle attività proposte nel corso dell’anno scolastico e si fanno portavoce dei suggerimenti circa le mete dei viaggi di istruzione.
Nelle scuole con più di 500 alunni, come è il caso dell’Istituto “Galilei-Tiziano”, nel Consiglio di Istituto siedono quattro rappresentanti degli studenti (art. 8, D. Lgs. 297/1994).
Il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la scuola, ossia il D. Lgs. 297/1994, garantisce il «diritto di assemblea» (art. 12) e precisa che le assemblee studentesche «costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti».
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto: queste ultime, in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, possono articolarsi in assemblee «di classi parallele».
«È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto». L’assemblea di Istituto viene convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10 percento degli studenti.
«A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni». All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino; il Dirigente «ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea».
Il D.P.R. 567/1996 ha inoltre previsto che «due rappresentanti degli studenti per ciascun Istituto» si riuniscano in una Consulta provinciale, la quale assicura «il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative».