Cosa fa
L’Organo di garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 249/1998 (“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”), come modificato dal D.P.R. 235/2007, riveste principalmente i seguenti due compiti: a) decide in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti dell’Istituto “Galilei-Tiziano”; b) decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
L’Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un insegnante nominato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da uno eletto dai genitori.
L’Organo dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto; la designazione dei suoi componenti avviene generalmente nella prima seduta ordinaria del neocostituito Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, la permanenza nell’Organo è annuale.
Nei casi di non compatibilità (ad esempio quando un membro dell’Organo di garanzia faccia parte dell’istituto che ha irrogato la sanzione o sia comunque un soggetto parte in causa del provvedimento) subentrano i membri supplenti delle rispettive componenti.
