Cos'è
L’Esame di Stato conclusivo del percorso quinquennale di liceo, noto come “esame di maturità” per il fatto di riferirsi ad una sorta di rito di passaggio dall’adolescenza e dalla frequenza del sistema scolastico all’età adulta e all’entrata nel mondo accademico o del lavoro, ha subito notevoli adattamenti nel corso degli ultimi anni.
Il D. Lgs. 62/2017 prevedeva, all’art. 13, che l’ammissione all’Esame di Stato fosse disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, tenendo conto della frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove. L’art. 15 prevedeva che, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisse il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno «fino ad un massimo di quaranta punti». L’art. 16 invece regolava le commissioni d’esame, «una ogni due classi», «presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni». L’art. 17 chiariva che l’Esame di Stato comprendeva «due prove a carattere nazionale e un colloquio»; la prima prova, in forma scritta, voleva accertare la padronanza della lingua italiana; la seconda prova, in forma scritta, aveva per oggetto «una o più discipline caratterizzanti il corso di studio». Entrambe avrebbero dovuto essere elaborate dal Ministero dell’istruzione.
Quando però nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19, fu introdotta la didattica a distanza, l’Esame di Stato dell’anno 2019-2020 venne molto semplificato, escludendo le prove scritte e facendo svolgere una sola prova orale multidisciplinare in presenza (con il presidente di commissione come unico esterno). Nell’anno scolastico 2020-2021, a causa del protrarsi della pandemia di COVID-19, furono seguite le stesse impostazioni dell’anno precedente, ossia lo studente avrebbe dovuto partire dall’esposizione di un proprio elaborato preparato, seguito dall’analisi di un testo di italiano, da domande di natura interdisciplinare e dall’esposizione dell’attività di PCTO.
Nel segno di un ritorno alla normalità, nell’anno scolastico 2021-2022 sono state reintrodotte le prove scritte: la prima redatta dal Ministero dell’Istruzione e valida per tutte le scuole italiane, la seconda predisposta dalle singole commissioni (ancora composte da docenti interni all’Istituto, con un presidente esterno). Nel corso del colloquio orale pluridisciplinare è stato previsto anche uno spazio per esaminare le attività di PCTO e le competenze di Educazione civica. Si precisa che, eccezionalmente, i crediti scolastici acquisiti negli ultimi tre anni di liceo hanno pesano fino a 50 punti (la prima prova scritta è valsa 15 punti, la seconda 10 e il colloquio orale 25).
L’art. 17 del D. Lgs. 62 prevede che il Consiglio di classe elabori, «entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti»; di tale documento deve tener conto la commissione d’esame.