Cos'è
Il termine «inclusione» ha cominciato a farsi strada nella normativa scolastica italiana a partire dagli anni Novanta, andando progressivamente a sostituire quello di «integrazione» e volendo riferirsi ad una strategia finalizzata alla piena partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli studenti, all’insegna del valore della diversità; naturalmente non si tratta solo di un cambiamento terminologico, bensì di un’innovazione concettuale, istituzionale e didattica.
- L’inclusione è avvenuta innanzitutto nei confronti degli studenti con disabilità, a partire dalla legge 104 del 1992, che ha riconosciuto il diritto alla partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi e nei momenti per essa fondamentali, come è la scuola. L’integrazione scolastica prevede che lo Stato predisponga adeguate misure di sostegno a cui, a livello territoriale, concorrono anche gli Enti locali ed il Servizio sanitario nazionale; per diversi anni il sistema di riferimento è stato incardinato sulla redazione di una «diagnosi funzionale», cui faceva seguito la stesura del «profilo dinamico-funzionale» ai fini dell’elaborazione di un «Piano educativo individualizzato» o PEI (a tal proposito, si vedano anche il D.P.R. 24 febbraio 1994 e le Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità, Nota Ministeriale n. 4274 del 2009).
Il D. Lgs. 66/2017 ha aggiornato le procedure, prevedendo che il «profilo di funzionamento», che ricomprende la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico-funzionale, sia redatto da una «unità di valutazione multidisciplinare»; successivamente il PEI, che tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento, viene elaborato e approvato dal Consiglio di classe, integrato da alcune figure. Il D. Lgs. 96/2019 ha novellato la norma del 2017, prevedendo che il PEI sia «elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione». Il PEI «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie»; inoltre «esplicita le modalità di sostegno didattico». Il PEI è redatto in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, ma può essere aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento dell’alunno. Nelle scuole esiste un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nominato e presieduto dal Dirigente scolastico, composto da alcuni docenti curricolari e dai docenti di sostegno [e, eventualmente, da personale ATA e da specialisti dell’ULSS del territorio di riferimento della Scuola], che ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nel definire e realizzare il Piano annuale per l’inclusione, da approvare entro il 30 giugno di ogni anno scolastico. È previsto anche un Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), formato dai docenti del Consiglio di classe, dai docenti di sostegno contitolari della classe, dai genitori dell’alunno portatore di handicap, dagli specialisti indicati dalla famiglia e/o del Servizio sanitario nazionale, che ha il fine di elaborare e verificare il PEI.
- Una seconda grande area in cui si è sviluppata l’integrazione è quella relativa ai «disturbi specifici dell’apprendimento» (DSA), un gruppo di disturbi delle abilità di base di origine neurobiologica, che interferiscono con il normale apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo e «che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività̀ della vita quotidiana» (art. 1, L. 170/2010). In particolare la «dislessia» è il disturbo della lettura, che si esprime al livello base della decodifica del testo, di apprendimento della tecnica di lettura (come la trasformazione dei segni grafici nei suoni che compongono le parole); la «disortografia» è il disturbo della scrittura che si esprime al livello della compitazione del testo, come codifica fonografica e come ortografia; la «discalculia» è il disturbo delle abilità relative al mondo dei numeri e del calcolo; la «disgrafia» è il disturbo della scrittura che si esprime al livello della grafia, degli aspetti grafo-motori. Fondamentale per il mondo scolastico è stata la legge 170/2010, che ha previsto appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità̀ didattica; si vedano anche le linee guida allegate al D.M. 5669/2011. Si precisa che la valutazione e l’eventuale diagnosi di DSA può essere svolta da psicologi e neuropsicologi dello sviluppo esperti in psicopatologia dell’apprendimento e da neuropsichiatri infantili. Appresa la diagnosi, la scuola si attiva per la compilazione di un Piano didattico personalizzato (PDP), un accordo condiviso tra l’istituzione scolastica, le istituzioni socio-sanitarie e la famiglia dell’alunno con DSA; il PDP vuol essere un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell’alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare al successo scolastico. Il documento va aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, prevedendo le attività didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.
- La terza area in cui si è radicata l’inclusione è quella dello «svantaggio scolastico», molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, che comprende problematiche diverse e viene indicata come area dei bisogni educativi speciali o BES (il termine inglese di riferimento è Special Educational Needs). La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha per la prima volta trattato organicamente il problema, enucleando tre categorie di alunni: quelli che presentano un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA); quelli con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività o ADHD (acronimo dell’inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder); quelli con «funzionamento cognitivo limite». Considerando l’intreccio dei temi della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici con le problematiche del disagio sociale e culturale, talvolta derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, la Direttiva prevede che le scuole adottino Piani didattici personalizzati (PDP) e che vengano creati Centri territoriali di supporto (CTS). La Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 ha fornito ulteriori indicazioni operative per realizzare quanto previsto dalla Direttiva dell’anno precedente, indicando nel Consiglio di classe l’organo deputato ad adottare eventuali PDP, con misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una personalizzazione della didattica.
- Tutto ciò premesso, si può aggiungere che l’Istituto “Galilei-Tiziano” è annualmente chiamato a redigere un «Piano annuale per l’inclusione (PAI)», un documento che fotografa lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e descrive le azioni che la scuola intende intraprendere per fornire delle risposte adeguate. Il D. Lgs. 66/2017, in particolare, dispone che il PAI definisca le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, «compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica» (art. 8, co. 1). Il PAI è redatto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e viene approvato dal Collegio dei docenti entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, gli interventi educativi e le strategie didattiche adottati. Il D. Lgs. 96/2019 ha integrato il decreto del 2017, introducendo la dicitura «Piano per l’inclusione (PI)».
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